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Assegno di Mantenimento nei confronti dell'ex. Cos'è cambiato? (Sezioni Unite 11/07/2018 n°18287)

Vi sarà sicuramente capitato, negli ultimi anni, di ascoltare alla televisione o di leggere sui giornali che in materia di assegno di mantenimento o di divorzio sono state introdotte ampie novità. La notevole copertura mediatica che è stata conferita alla tematica avrà, inoltre, certamente dato modo di apprendere che vi è stato il così detto "superamento" del criterio del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio quale principio guida per l'attribuzione dell'assegno. Ma ciò cosa significa?

Ebbene, nel commentare la decisione delle Sezioni Unite del luglio 2018 vediamo cosa è concretamente cambiato. Al fine di comprendere l'attuale giurisprudenza è bene, prima, analizzare le vecchie linee guida seguite dai giudici del diritto di famiglia: dagli anni'70 al fine di determinare la corresponsione o meno dell'assegno di mantenimento ( di separazione o di divorzio) veniva analizzata la situazione di squilibrio economico tra i coniugi a seguito della cessazione del legame affettivo.

Nell'effettuare detta analisi, si prestava poi particolare attenzione alle scelte effettuate dai medesimi in costanza di matrimonio le quali, appunto, avrebbero potuto essere la causa della disparità reddituale poi esistente. In aggiunta a tale valutazione, si considerava poi anche il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio: il soggetto più ambiente e tenuto alla corresponsione del mantenimento in parola doveva, appunto, garantire all'altro lo stesso stile (tenore, appunto) di vita goduto durante gli anni della vita coniugale. 

Ebbene, come anticipato ora qualcosa è cambiato. L'orientamento più recente, spostando la natura c.d. assistenziale dell'assegno in parola, basa invece il riconoscimento monetario sulla circostanza che l'ex coniuge si trovi in uno stato di inadeguatezza economica tale da non permettergli di far fonte al proprio mantenimento. Ciò, si specifica, in ragione di motivazioni obiettive.

E' evidente, quindi, che ad oggi per valutare se vi sia o meno tale capacità è necessario valutare le condizioni soggettive del soggetto richiedente quali età, salute, reddito e quant'altro. Ricordiamo, infine, che non vi sussistono i presupposti per il riconoscimento di tale elargizione economica in tutti quei casi in cui l'ex coniuge è privo di mezzi di sostentamento economici adeguati per sua scelta (ad esempio in quei casi in cui non si adopera per trovare un lavoro oppure quando volontariamente abbandona l'impiego che garantiva un'entrata monetaria).

Parimenti, non sussiste tale diritto, o esso può venire meno, nel momento in cui l'ex coniuge inizia ad intrattenere una stabile convivenza di fatto (non necessariamente contrae matrimonio con un'altra persona).

E' in ultimo opportuno sottolineare che per effettuare tali accertamenti economici nei confronti degli ex partner vi è la possibilità di effettuare accessi (ora anche senza la precisa autorizzazione del Giudice) presso la documentazione presente negli archivi informatici dell'Agenzia delle  Entrate. 

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